Sez. 6, Sentenza n. 3146 del 15/10/1996 Cc. (dep. 10/12/1996) Rv. 206696 - 01
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - DECRETO - RICHIESTA DI RIESAME | Termine per proporlo - Dalla effettiva conoscenza dell'esecuzione - Diversa scadenza per l'indagato e per il suo difensore - Rilevanza per entrambi del termine che scade per ultimo - Sussistenza - Ragione.
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - DECRETO - RICHIESTA DI RIESAME
In tema di riesame di un provvedimento di sequestro probatorio, qualora il momento dell'effettiva conoscenza dell'esecuzione della misura - rilevante ai fini della decorrenza del termine per proporre l'impugnazione - sia diverso per l'imputato e per il suo difensore deve ritenersi applicabile la disciplina di cui all'art. 583 comma terzo cod. proc. pen. secondo cui vale per entrambi il termine che scade per ultimo. L'operatività di tale previsione anche in materia di riesame (e specificatamente di sequestro probatorio) deriva dal riconoscimento che anche per tale mezzo vige il principio che ne costituisce il presupposto e cioè l'autonomia della decorrenza dei termini per l'impugnazione del difensore e per quella dell'assistito.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 257, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 257, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 324 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 com. 3, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 585 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)