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Sez. 5, Sentenza n. 350 del 29/01/1997 Cc. (dep. 04/03/1997) Rv. 208172 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - RICHIESTA - TERMINE | Decorrenza - Diversità per imputato e difensore - Applicabilità della norma per la quale opera per entrambi il termine che scade per ultimo, ex art. 585, comma terzo, cod. proc. pen. - Esclusione - Ragione.
Stato
decisa il 1997-01-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/208172-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - RICHIESTA - TERMINE

In materia di termini per l'impugnazione, la norma contenuta nell'art. 585, comma terzo, cod. proc. pen., secondo cui, quando la decorrenza è diversa per l'imputato e per il suo difensore, opera per entrambi il termine che scade per ultimo, non trova applicazione con riferimento al termine di dieci giorni previsto dall'art. 309 cod. proc. pen. per la proposizione della richiesta di riesame, atteso che la diversa decorrenza, ivi prevista, di detto termine per l'imputato e per il difensore è correlata non ad un fatto univoco ed omogeneo per entrambi i soggetti legittimati, suscettibile peraltro di concretarsi in tempi diversi, ma ad eventi tipologicamente diversi (rispettivamente, esecuzione o notificazione dell'ordinanza che dispone la misura e notificazione dell'avviso di deposito della medesima), il che rivela l'intenzione del legislatore di istituire regimi di impugnabilità differenziati in relazione ai vari soggetti considerati.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 3, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 com. 3, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 585 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)