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Sez. 3, Sentenza n. 1258 del 04/03/1981 (Rv. 411837 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER ECCESSIVA ONEROSITA - IN GENERE - CONTRATTO AD ESECUZIONE DIFFERITA - AUMENTO DEL COSTO DEI MATERIALI E DELLA MANODOPERA NEL SETTORE EDILIZIO - PREVEDIBILITA - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1981-03-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/411837-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER ECCESSIVA ONEROSITA - IN GENERE - CONTRATTO AD ESECUZIONE DIFFERITA - AUMENTO DEL COSTO DEI MATERIALI E DELLA MANODOPERA NEL SETTORE EDILIZIO - PREVEDIBILITA - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

E incensurabile in Sede di legittimita, se e sorretta da congrua e corretta motivazione, l'apprezzamento del giudice del merito, il quale, ai fini della risoluzione per eccessiva onerosita di un contratto ad esecuzione differita, abbia ritenuto che l'aumento del costo dei materiali e della manodopera nel settore edilizio, gia in atto al momento della stipulazione del contratto, fosse - nei limiti in cui si era verificato il fenomeno nello spazio di tempo intercorrente fra la conclusione del negozio e il termine fissato per l'esecuzione - prevedibile. (V 3632/71, mass n 355360; (V 666/70, mass n 345859; (Conf 837/79, mass n 397012).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1467, Cod. Civ. art. 1470, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)