Sez. U, Sentenza n. 10 del 19/01/2001 (Rv. 543345 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Disciplina transitoria ex art. 45 D.Lgs. n. 80 del 1998 - Controversia relativa a sanzione disciplinare impugnata ex art. 59 D.Lgs. n. 29 del 1993 - Decisione arbitrale intervenuta dopo il 30 giugno 1998 - Giurisdizione del giudice ordinario - Devoluzione - Fondamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE
In materia di rapporti di lavoro instaurati con lo Stato o con altre pubbliche amministrazioni, al fine di determinare, con riguardo alla disciplina transitoria di cui all'art. 45 D.Lgs., la giurisdizione in relazione a controversie concernenti un atto negoziale di gestione del rapporto posto in essere dall'amministrazione datrice di lavoro, occorre avere riguardo al momento in cui l'atto è stato posto in essere; ove, tuttavia, l'efficacia dell'atto sia sospensivamente condizionata all'esito di rimedi impugnatori predisposti, l'esercizio di tali rimedi risulta "procedimentalizzato", onde l'atto conclusivo della procedura finisce per essere quello che, incidendo direttamente sul rapporto, rileva ai fini del discrimine temporale relativo alla giurisdizione. Ne consegue che, nel caso di sanzione disciplinare impugnata dinanzi al collegio arbitrale ai sensi dell'art. 59 D.Lgs. n. 29 del 1993 (come modificato dall'art. 27 D.Lgs. n. 546 del 1993), deve aversi riguardo alla data di emanazione della decisione arbitrale (ed affermarsi, pertanto, la giurisdizione del giudice ordinario, ove tale decisione, come nella specie, sia successiva al 30 giugno 1998), senza che possano assumere rilievo, ai fini considerati, l'anteriorità della data di emanazione della sanzione disciplinare, ovvero il momento in cui è intervenuto il comportamento che ha determinato l'irrogazione della sanzione medesima.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/02/1993 num. 29 art. 59 CORTE COST., Decreto Legisl. 23/12/1993 num. 546 art. 27, Decreto Legisl. 31/03/1988 num. 80 art. 45 com. 17
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)