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Sez. L, Sentenza n. 14270 del 28/07/2004 (Rv. 575034 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO | Responsabilità del datore di lavoro per l'infortunio del lavoratore - Onere probatorio relativo - Misure antinfortunistiche - Misure imposte da norme specifiche, dall'esperienza e dallo stato della tecnica ex art. 2087 cod.civ. - Obbligo di osservanza da parte del datore di lavoro - Sussistenza - Colpa del lavoratore - Esclusione della responsabilità del datore di lavoro - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-07-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/575034-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO

Ai fini della configurabilità della responsabilità del datore di lavoro per l'infortunio subito dal dipendente, qualora l'infortunio si verifichi in occasione della utilizzazione di un macchinario cui è addetto il lavoratore, grava quest'ultimo l'onere di provare la sussistenza del rapporto di lavoro, l'infortunio ed il nesso causale tra l'utilizzazione del macchinario e l'evento dannoso, e grava sul datore di lavoro l'onere di dimostrare di aver rispettato le norme specificamente stabilite in relazione all'attività svolta nonché di aver adottato, ex art. 2087 cod.civ., tutte le misure che - in considerazione della peculiarità dell'attività e tenuto conto dello stato della tecnica - siano necessarie per tutelare l'integrità del lavoratore, vigilando altresì sulla loro osservanza, mentre il comportamento del lavoratore è idoneo ad escludere il rapporto causale tra inadempimento del datore di lavoro ed evento esclusivamente quando esso sia autosufficiente nella determinazione dell'evento, cioè se abbia il carattere dell'abnormità per essere assolutamente anomalo ed imprevedibile. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che non aveva tenuto conto di siffatto principio, ritenendo che non fosse ascrivibile al datore di lavoro la responsabilità di un infortunio in cui un operaio aveva riportato gravissime lesioni al bacino e ad una gamba, venendo "risucchiato" all'interno di una macchina matassatrice di fili di ferro, che, pur essendo costruita in conformità alle norme vigenti, veniva utilizzata con modalità operative difformi dalle disposizioni di legge e dalle indicazioni contenute nel libretto d'uso e manutenzione fornito dalla ditta costruttrice).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)