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Sez. U, Sentenza n. 6408 del 01/04/2004 (Rv. 571726 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CONTRATTI DELLA P.A. - IN GENERE | Appalto di servizi - Autovie Venete SpA - Organismo di diritto pubblico - Configurabilità - Requisito del carattere non industriale o commerciale dei bisogni di interesse generale perseguiti dall'ente - Sussistenza - Conseguenze - Controversia relativa all'aggiudicazione - Giurisdizione - Del giudice amministrativo.
Stato
decisa il 2004-04-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/571726-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CONTRATTI DELLA P.A. - IN GENERE

In relazione alla disciplina in materia di appalti di servizi dettata dalla direttiva del Consiglio 92/50/CEE del 10 giugno 1992 (come interpretata dalla giurisprudenza comunitaria al riguardo: sentenze della Corte di giustizia 15 gennaio 1998, in causa 44/96, 10 novembre 1998, in causa 360/96, e 10 maggio 2001, in cause riunite C-223/99 e C-260/99) e dal d.lgs. 17 marzo 1995, n. 157, di attuazione della medesima direttiva, la SpA Autovie Venete costituisce organismo di diritto pubblico, essendo istituita per soddisfare specifiche finalità di interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale (tali essendo quelle, statutariamente connesse all'attività di costruzione e di gestione di autostrade, concernenti la sicurezza del traffico e il mantenimento dei livelli di esercizio), e rispondendo per altro verso a tutti gli altri requisiti previsti dall'art. 1, lettera b), della citata direttiva (oltre alla personalità giuridica, essendovi nella specie totale partecipazione pubblica, finanziamento pubblico e designazione di tutti i membri del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale da parte dei soci pubblici). Pertanto, spetta alla giurisdizione del giudice amministrativo, e non a quella del giudice ordinario, la cognizione della controversia relativa all'aggiudicazione di un appalto di pubblico servizio da parte della predetta Società, in relazione alla qualità di organismo di diritto pubblico e, quindi, di amministrazione aggiudicatrice della medesima, tenuta, perciò, nell'affidamento dell'appalto, all'osservanza della disciplina di derivazione comunitaria in materia di procedure di aggiudicazione ad evidenza pubblica. (Principio espresso in fattispecie anteriore all'operatività del nuovo criterio di riparto di giurisdizione di cui all'art. 33 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, nel testo sostituito ad opera dell'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 17/03/1995 num. 157 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 10/06/1992 num. 50 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)