Sez. L, Sentenza n. 1653 del 13/03/1982 (Rv. 419487 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - CAPACITÀ DI GUADAGNO - LAVORATORI AUTONOMI - LAVORATORI AGRICOLI - COLTIVATORI DIRETTI, MEZZADRI E COLONI - EQUIPARAZIONE AGLI OPERAI AGRICOLI - LIMITI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - CAPACITÀ DI GUADAGNO - LAVORATORI AUTONOMI - LAVORATORI AGRICOLI - COLTIVATORI DIRETTI, MEZZADRI E COLONI - EQUIPARAZIONE AGLI OPERAI AGRICOLI - LIMITI.*
Il principio stabilito dall'art. 22 della legge 9 gennaio 1963 n. 9 - secondo cui, ai fini dell'accertamento dell'Invalidità pensionabile, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni sono equiparati agli operai agricoli - trova un temperamento nella esclusione dello stato invalidante tutte le volte che venga accertata la possibilità dell'agricoltore di svolgere le operazioni e i lavori meno duri fra quelli necessari alla coltivazione del fondo. (V 5278/78, mass n 395050; (Conf 527/80, mass n 403222; (Conf 2865/78, mass n 392287).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Legge 09/01/1963 num. 9 art. 22
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)