Sez. 1, Sentenza n. 5624 del 14/10/1999 Cc. (dep. 02/12/1999) Rv. 214702 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - DECISIONE - TERMINE | Termine di dieci giorni per la decisione previsto a pena di inefficacia del provvedimento coercitivo - Deposito del solo dispositivo - Sufficienza - Motivazione - Va depositata nel termine di cui all'art. 128 cod. proc. pen.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - DECISIONE - TERMINE
La disposizione di cui al decimo comma dell'art. 309 cod. proc. pen., secondo la quale l'ordinanza che dispone la misura coercitiva perde immediatamente efficacia se la decisione sulla richiesta di riesame non interviene entro il termine prescritto, deve essere intesa nel senso che è necessario e sufficiente, perché non si produca l'automatico effetto caducatorio, che entro il decimo giorno dalla ricezione degli atti il tribunale abbia deliberato in merito alla richiesta e abbia, inoltre, provveduto al deposito del dispositivo, mentre la motivazione può essere depositata, senza alcuna influenza sull'efficacia della misura, nel termine ordinatorio di cinque giorni successivi alla deliberazione, in applicazione della norma generale sul procedimento camerale di cui all'art. 128 cod. proc. pen.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 9 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 9 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 10 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 10 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 128, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 128
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)