diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 9483 del 10/02/2003 Cc. (dep. 28/02/2003) Rv. 224667 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO | Trasmissione al giudice che adotta una misura cautelare e, successivamente, al giudice del riesame, degli atti autorizzativi delle intercettazioni di conversazioni - Intercettazioni disposte in altri procedimenti - Obbligo di trasmissione - Insussistenza.
Stato
decisa il 2003-02-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/224667-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO

Il principio secondo il quale al giudice che adotta una misura cautelare e, successivamente, al giudice del riesame debbono essere trasmessi gli atti autorizzativi delle intercettazioni non trova applicazione anche nel caso in cui si tratti di intercettazioni eseguite in altri procedimenti ai sensi dell'art. 270 cod. proc. pen.. Conseguentemente, pur senza introdurre una sorta di presunzione di legittimità dei decreti autorizzativi, la necessità di un nuovo controllo sul punto è giustificata solo in presenza di specifica eccezione di inutilizzabilità dell'atto acquisito per violazione dell'art. 291, comma 1, cod. proc. pen o per altra causa. (In motivazione, la Corte ha osservato che la soluzione ha fondamento non solo nel disposto letterale dell'art. 270, comma 2, cod. proc. pen., che richiede il solo deposito dei verbali e delle registrazioni, ma anche negli argomenti sistematici, che collocano il controllo di legittimità dell'iter formativo di un atto all'interno del procedimento in cui esso è avvenuto, senza esigere automatiche ripetizioni nel procedimento diverso ex art. 238 cod. proc. pen.)

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 270 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 270 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 271 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 271 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 291 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)