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Sez. 3, Sentenza n. 20919 del 22/03/2001 Ud. (dep. 23/05/2001) Rv. 219367 - 01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - UTILIZZAZIONE - IN ALTRI PROCEDIMENTI | Decreti autorizzativi - Mancato deposito presso la cancelleria del giudice del procedimento diverso - Sanzione - Inutilizzabilità - Esclusione - Nullità a regime intermedio - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2001-03-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/219367-01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - UTILIZZAZIONE - IN ALTRI PROCEDIMENTI

In caso di utilizzazione delle intercettazioni telefoniche in un procedimento diverso da quello in cui furono disposte, l'omesso deposito, in questo, dei decreti autorizzativi, dei verbali e delle registrazioni, non è causa di inutilizzabilità, non essendo stabilita una tale sanzione neppure nel procedimento di provenienza (artt. 270 e 271 cod. proc. pen.), ma è causa di nullità delle intercettazioni, del tipo cd. a regime intermedio, con conseguente necessità per il giudice di verificare se la sua eccezione sia stata tempestivamente dedotta.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 270 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 270 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 271 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 271 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)