Sez. 1, Sentenza n. 7682 del 23/06/1992 (Rv. 477873 - 01)
Impugnazioni civili - Appello - Ammissibilità ed inammissibilità | Autorizzazione del sindaco a stare in giudizio - Documentazione - Mancanza al momento della decisione - Conseguenze - Poteri del giudice per la sua regolarizzazione - Natura e limiti - Autorizzazione - Produzione in sede di legittimità - Sanatoria - Inammissibilità - Art. 182 cod. proc. civ. - Disciplina - Contrasto con gli artt. 3 e 24 della Cost. - Configurabilità - Esclusione.
Impugnazioni civili - Appello - Ammissibilità ed inammissibilità
La mancanza al momento della decisione in grado di appello dei documenti attestanti l'autorizzazione al Sindaco a stare in giudizio per il Comune, che abbia proposto l'impugnazione, impone al giudice del gravame di dichiararne l'inammissibilità, senza che il Collegio sia tenuto ad assegnare un termine o a rimettere la causa in istruttoria - quando manchi un'istanza di parte - al fine di consentire l'acquisizione di quei documenti, in quanto tale regolarizzazione è contemplata dall'art. 182 cod. proc. civ. solo con riferimento alla fase istruttoria ed in relazione ad un potere discrezionale del giudice, e senza che la produzione per la prima volta in sede di legittimità valga a sanare retroattivamente l'irregolarità del precedente giudizio di appello conclusosi con la declaratoria di inammissibilità. Tale principio manifestamente non pone, il citato art. 182 cod. proc. civ. in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, in relazione alla previsione di una facoltà, non di un obbligo del giudice di disporre la regolarizzazione del difetto di autorizzazione, vertendosi in tema di onere di una parte, alla cui inosservanza si correla il diritto dell'altra parte di chiedere l'applicazione della sanzione della inammissibilità del gravame.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 182 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)