Sez. 1, Sentenza n. 8241 del 07/04/2006 (Rv. 588563 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - ENTI PUBBLICI | Territoriali - Mancata produzione della delibera di autorizzazione - Accertamento al momento della decisione - Declaratoria di inammissibilità dell'atto introduttivo - Necessità - Assegnazione di un termine per l'acquisizione del documento non prodotto - Esclusione - Fondamento - Potere esercitabile discrezionalmente solo nella fase istruttoria.
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - ENTI PUBBLICI
La mancata produzione da parte del rappresentante legale di un ente pubblico territoriale della delibera che lo autorizza a stare in giudizio concreta di per sé un'ipotesi di difetto di autorizzazione e ricade pertanto nella previsione del secondo comma dell'art. 182 cod. proc. civ. (non anche in quella del primo comma della medesima norma, concernente soltanto le irregolarità della costituzione intesa come specifico atto processuale), con la conseguenza che, se rilevata dal collegio al momento della decisione, comporta necessariamente la declaratoria dell'inammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio senza che il collegio stesso sia tenuto ad assegnare un termine per l'acquisizione del documento non prodotto, in quanto tale regolarizzazione è prevista dal citato art. 182, secondo comma, solo con riferimento alla fase istruttoria e si ricollega ad un potere discrezionale del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 182 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)