Sez. 3, Sentenza n. 2001 del 13/11/2007 Ud. (dep. 15/01/2008) Rv. 238846 - 01
PROVE - MEZZI DI PROVA - PERIZIA - CONSULENTE TECNICO - ATTIVITÀ | Risultati istruttori acquisiti dal c.t. del pubblico ministero - Estensione analogica della disciplina prevista dall'art. 228 cod. proc. pen. - Utilizzabilità - Limiti.
PROVE - MEZZI DI PROVA - PERIZIA - CONSULENTE TECNICO - ATTIVITÀ
Gli elementi istruttori acquisiti dal consulente tecnico nominato dal pubblico ministero a norma dell'art. 360 cod. proc. pen. sono utilizzabili unicamente per rispondere ai quesiti e non come prova, in quanto la disciplina prevista per l'attività istruttoria del perito dall'art. 228, comma terzo, cod. proc. pen. si estende analogicamente alla medesima attività istruttoria del consulente tecnico per identità di "ratio legis".
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 228, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)