Sez. L, Sentenza n. 4465 del 07/07/1981 (Rv. 415171 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI PRESENZA - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - PRINCIPIO DELL'ONNICOMPRENSIVITA DELLA RETRIBUZIONE - AMBITO D'APPLICAZIONE - COMPENSO AFFERENTE ALLE FERIE ED ALLE FESTIVITA INFRASETTIMANALI - QUOTA PARTE DEL 'PREMIO DI PRESENZÀ - INCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI PRESENZA - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - PRINCIPIO DELL'ONNICOMPRENSIVITA DELLA RETRIBUZIONE - AMBITO D'APPLICAZIONE - COMPENSO AFFERENTE ALLE FERIE ED ALLE FESTIVITA INFRASETTIMANALI - QUOTA PARTE DEL 'PREMIO DI PRESENZÀ - INCLUSIONE.*
Il principio dell'onnicomprensivita della retribuzione intesa come coacervo di tutti gli emolumenti che costituiscono il corrispettivo della ordinaria prestazione lavorativa ed hanno carattere continuativo ed obbligatorio, comporta che ogni qualvolta questa sia dovuta per espressa disposizione di legge o di contratto che la menzioni come tale, sia pure con riferimento a periodi di carenza della effettiva esecuzione di detta prestazione, l'obbligazione retributiva e esattamente adempiuta con il versamento non solo dello stipendio o salario base, ma anche di tutti gli altri emolumenti aventi le menzionate caratteristiche. Pertanto, poiche il diritto alla retribuzione lato sensu intesa risulta sancito con riferimento alle ferie (art 36 cost e 2109 cod civ) ed alle festivita infrasettimanali (art 5, terzo comma della legge 27 maggio 1949, modificato dall'art 1 della legge 31 marzo 1954 n 90), il compenso afferente a questi periodi di inattivita del lavoratore deve comprendere anche la quota parte del 'premio di presenzà, quale emolumento avente natura retributiva.*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Legge 31/03/1954 num. 90 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)