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Sez. L, Sentenza n. 4695 del 21/08/1982 (Rv. 422641 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - FERIE ANNUALI - FESTIVITÀ - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - COMPENSO AFFERENTE AI PERIODI DI FERIE E FESTIVITÀ INFRASETTIMANALI - DETERMINAZIONE - QUOTA PARTE DEL "PREMIO DI PRESENZA" - INCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1982-08-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/422641-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - FERIE ANNUALI - FESTIVITÀ - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - COMPENSO AFFERENTE AI PERIODI DI FERIE E FESTIVITÀ INFRASETTIMANALI - DETERMINAZIONE - QUOTA PARTE DEL "PREMIO DI PRESENZA" - INCLUSIONE.*

Il principio dell'onnicomprensività della retribuzione intesa come il coacervo di tutti gli emolumenti che costituiscono il corrispettivo dell'ordinaria prestazione lavorativa ed hanno carattere continuativo ed obbligatorio, comporta che ogni qualvolta questa sia dovuta per espressa disposizione di legge o di contratto che la menzione come tale, l'obbligazione retributiva è esattamente adempiuta con il versamento non solo dello stipendio o salario base, ma anche di tutti gli altri emolumenti aventi le menzionate caratteristiche. Pertanto, poiché il diritto alla retribuzione lato sensu intesa risulta sancito con riferimento alle ferie (art. 36 cost. E 2109 cod. civ.) ed alle festività infrasettimanali (art. 5, terzo comma della legge 27 maggio 1949, modificato dall'art. 1 della legge 31 marzo 1954 n. 90), il compenso afferente a questi periodi di inattività del lavoratore deve comprendere anche la quota parte del "premio di presenza" quale emolumento avente natura retributiva. (Conf 3194/82, mass n 421137; (Conf 914/82, mass n 418768; (Conf 4465/81, mass n 415171).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Legge 31/03/1954 num. 90 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)