Sez. L, Sentenza n. 914 del 13/02/1982 (Rv. 418768 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - PRINCIPIO DELL'ONNICOMPRENSIVITÀ - AMBITO DI APPLICAZIONE - LIQUIDAZIONE DI EMOLUMENTI CON RIFERIMENTO ALLA RETRIBUZIONE - NOZIONE DI QUEST'ULTIMA - FATTISPECIE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - PRINCIPIO DELL'ONNICOMPRENSIVITÀ - AMBITO DI APPLICAZIONE - LIQUIDAZIONE DI EMOLUMENTI CON RIFERIMENTO ALLA RETRIBUZIONE - NOZIONE DI QUEST'ULTIMA - FATTISPECIE.*
Il principio dell'onnicomprensività della retribuzione, desumibile dall'art. 2121 cod. civ., riguarda non soltanto il computo della indennità di anzianità e di preavviso, ma anche la liquidazione di ogni altro emolumento (nella specie: compenso afferente alle ferie ed alle festività infrasettimanali) che per legge o per volontà delle parti debba essere corrisposto sulla base della retribuzione stessa, intendendosi per tale non solo lo stipendio o la paga propriamente detti, ma anche ogni altra erogazione avente carattere continuativo e causalmente correlato all'ordinaria prestazione lavorativa. (nella specie: premio di presenza dovuto ai dipendenti della compagnia internazionale delle carrozze-letti e del turismo). (Conf 4465/81, mass n 415171; (Conf 509/78, mass n 389810).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST., Legge 27/05/1949 num. 260 art. 5 CORTE COST., Legge 31/03/1954 num. 90 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)