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Sez. L, Sentenza n. 3194 del 25/05/1982 (Rv. 421137 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - GRATIFICAZIONI - IN GENERE - FERIE ANNUALI - FESTIVITÀ - INFRASETTIMANALI - RETRIBUZIONI RELATIVE A TALI PERIODI - PREMIO DI PRESENZA - INCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1982-05-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/421137-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - GRATIFICAZIONI - IN GENERE - FERIE ANNUALI - FESTIVITÀ - INFRASETTIMANALI - RETRIBUZIONI RELATIVE A TALI PERIODI - PREMIO DI PRESENZA - INCLUSIONE.*

Il carattere retributivo o meno di ogni emolumento corrisposto al lavoratore deve essere individuato dal giudice con riguardo alla sua intrinseca struttura e funzione, potendo talora accadere che l'una o l'altra non siano esattamente rispecchiate nella formulazione degli Atti dell'autonomia individuale o collettiva, mentre la assunzione di un significato tipico e particolare può derivare solo da specifiche norme legislative aventi (quali quelle previdenziali e fiscali) una propria ratio. Pertanto, il "premio di presenza" deve essere compreso nella retribuzione dovuta durante le festività infrasettimanali e le ferie, tenuto conto, per le prime, del dato testuale di riferimento alla "retribuzione globale di fatto" (art. 5, comma terzo, della legge 27 maggio 1949 n. 260, modificato dall'art. 1 della legge 31 marzo 1954 n. 90) e, per le seconde, dell'esigenza di evitare ogni pregiudizio economico per il lavoratore, che altrimenti potrebbe essere indotto a rinunciare ad esse. (Conf 914/82, mass n 418768; (Conf 4465/81, mass n 415171).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Legge 27/05/1949 num. 260 art. 5 CORTE COST., Legge 31/03/1954 num. 90 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)