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Sez. L, Sentenza n. 3297 del 28/05/1982 (Rv. 421261 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - COMPUTO - CALCOLO GLOBALE DELLA RETRIBUZIONE - CARATTERE RETRIBUTIVO DI UN DETERMINATO COMPENSO - ACCERTAMENTO CON RIGUARDO ALLA SUA INTRINSECA STRUTTURA - AMMISSIBILITÀ - COMPENSI OBBLIGATORI, CONTINUATIVI E DETERMINATI O DETERMINABILI - ESCLUSIONE DEL CALCOLO DELL'INDENNITÀ DI ANZIANITÀ CONTENUTA IN UN CONTRATTO COLLETTIVO - NULLITÀ - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1982-05-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/421261-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - COMPUTO - CALCOLO GLOBALE DELLA RETRIBUZIONE - CARATTERE RETRIBUTIVO DI UN DETERMINATO COMPENSO - ACCERTAMENTO CON RIGUARDO ALLA SUA INTRINSECA STRUTTURA - AMMISSIBILITÀ - COMPENSI OBBLIGATORI, CONTINUATIVI E DETERMINATI O DETERMINABILI - ESCLUSIONE DEL CALCOLO DELL'INDENNITÀ DI ANZIANITÀ CONTENUTA IN UN CONTRATTO COLLETTIVO - NULLITÀ - CONSEGUENZE.*

Il principio dell'onnicomprensività della retribuzione non è violato quando il giudice del merito (il cui accertamento è insindacabile in Sede di legittimità, se adeguatamente e logicamente motivato) individua il carattere retributivo di un determinato compenso con riguardo alla sua intrinseca struttura, indipendentemente dalla formulazione della disciplina collettiva applicabile. Peraltro, la contrarietà alla norma anzidetta di clausole collettive che escludono la computabilità, ai fini dell'indennità di anzianità, di compensi (nella specie, premio di presenza e gratifica annuale di bilancio o "maggiolina") aventi natura retributiva, in quanto obbligatori, continuativi e determinati (o determinabili), ne comporta la nullità, con la conseguente sostituzione mediante la norma imperativa violata, solo se il trattamento di liquidazione convenzionale, globalmente valutato con gli anzidetti compensi, risulti meno favorevole di quello legale assicurato dagli artt. 2120 e 2121 cod. civ., previa la detraibilità, ai sensi dell'art. 2123 cod. civ., di quanto il lavoratore medesimo ha diritto di percepire per effetto di Atti di previdenza volontariamente compiuti dal datore di lavoro. (V 4465/81, mass n 415172; (V 4465/81, mass n 415171; (V 509/78, mass n 389810; (V 2738/76, mass n 381523).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1419, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2123

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)