diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 8530 del 12/04/2006 (Rv. 591218 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE | Connessione dell'infrazione amministrativa con un reato - Cognizione - Giudice penale - Devoluzione - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-04-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/591218-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE

Ai sensi dell'art. 24 della legge n. 689 del 1981, la connessione obiettiva dell'illecito amministrativo con un reato rileva esclusivamente - determinando lo spostamento della competenza all'applicazione della sanzione dall'organo amministrativo al giudice penale - nel caso in cui l'accertamento del primo costituisca l'antecedente logico necessario per l'esistenza del secondo, non essendo prevista alcuna deroga alla competenza dell'autorità amministrativa quando, al contrario, l'accertamento di un illecito amministrativo dipenda dall'accertamento di un reato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva escluso che l'accertamento del reato di violazione del divieto di intermediazione nell'assunzione di manodopera dipendesse dall'accertamento delle violazioni amministrative connesse all'omessa comunicazione di tali assunzioni e all'omessa consegna ai lavoratori dei prospetti paga, e pertanto aveva ritenuto che permanesse la competenza dell'organo periferico del Ministero del lavoro per irrogare le sanzioni).

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 24 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 654 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)