Sez. L, Sentenza n. 6210 del 22/10/1986 (Rv. 448472 - 01)
CONTRIBUTI UNIFICATI IN AGRICOLTURA - IN GENERE - CANCELLAZIONE DI TUTTI I DIPENDENTI DI UN'AZIENDA DAGLI ELENCHI DEI LAVORATORI AGRICOLI AD OPERA DELLO S.C.A.U. - EFFETTI AI FINI CONTRIBUTIVI.*
CONTRIBUTI UNIFICATI IN AGRICOLTURA - IN GENERE - CANCELLAZIONE DI TUTTI I DIPENDENTI DI UN'AZIENDA DAGLI ELENCHI DEI LAVORATORI AGRICOLI AD OPERA DELLO S.C.A.U. - EFFETTI AI FINI CONTRIBUTIVI.*
La cancellazione, con provvedimento divenuto definitivo, di tutti i dipendenti di un'azienda dagli elenchi dei lavoratori agricoli ad opera dello S.C.a.U. (servizio contributi agricoli unificati) - provvedimento che ha efficacia vincolante nei confronti dell'INPS - ha come conseguenza che l'azienda stessa non può qualificarsi agricola ai fini della contribuzione previdenziale ed assistenziale, atteso che - mentre è possibile l'esistenza di lavoratori agricoli dipendenti da imprese non agricole (secondo l'espressa previsione contenuta nell'art. 1 n. 2 della legge 11 marzo 1970 n. 83) - non è invece ipotizzabile un'impresa agricola con dipendenti che non siano lavoratori agricoli. (V 3518/86, mass n 446461; (V 1229/83, mass n 426019; (V 4106/79, mass n 400610).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2135, Regio Decr. Legge 24/09/1940 num. 1949 CORTE COST., Legge 09/01/1963 num. 9 art. 9, Legge 09/01/1963 num. 9 art. 11, Legge 11/03/1970 num. 83 art. 1 n. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)