Sez. L, Sentenza n. 4106 del 14/07/1979 (Rv. 400610 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI UNIFICATI IN AGRICOLTURA - SERVIZIO PER I CONTRIBUTI - COLTIVATORI DIRETTI AVENTI DIRITTO ALLA TUTELA PREVIDENZIALE - INDIVIDUAZIONE - DEVOLUZIONE ALLO SCAU - ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI NOMINATIVI - VALORE - CANCELLAZIONE - EFFETTI - QUALITA DI ASSICURATO O CESSAZIONE DI TALE QUALITA AI FINI DELLE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI - RILEVABILITA D'UFFICIO - DEDUCIBILITA PER LA PRIMA VOLTA IN APPELLO.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI UNIFICATI IN AGRICOLTURA - SERVIZIO PER I CONTRIBUTI - COLTIVATORI DIRETTI AVENTI DIRITTO ALLA TUTELA PREVIDENZIALE - INDIVIDUAZIONE - DEVOLUZIONE ALLO SCAU - ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI NOMINATIVI - VALORE - CANCELLAZIONE - EFFETTI - QUALITA DI ASSICURATO O CESSAZIONE DI TALE QUALITA AI FINI DELLE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI - RILEVABILITA D'UFFICIO - DEDUCIBILITA PER LA PRIMA VOLTA IN APPELLO.*
L'individuazione dei lavoratori agricoli e, in particolare dei coltivatori diretti, aventi diritto alla tutela previdenziale, e devoluta al servizio per i contributi agricoli unificati, ente pubblico distinto dell'INPS, e l'iscrizione degli appositi elenchi nominativi formati dal detto ente e titolo necessario per la Costituzione, con efficacia vincolante per l'INPS, del rapporto giuridico di previdenza sociale, cosi come la cancellazione ex tunc dagli elenchi stessi determina l'inesistenza originaria del detto rapporto, imponendo all'istituto previdenziale l'annullamento della posizione assicurativa. La qualita di assicurato per essere iscritto nei predetti elenchi o il venir meno di tale qualita a seguito di cancellazione, costituendo uno dei requisiti di fondatezza della domanda intesa ad ottenere le prestazioni previdenziali, deve essere rilevata d'ufficio e puo quindi essere dedotta per la prima volta anche in grado di appello. (V 268/75, mass nn 373478 e 373479).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Regio Decr. 24/09/1940 num. 1949 CORTE COST., Legge 09/01/1963 num. 9 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)