Sez. L, Sentenza n. 3518 del 24/05/1986 (Rv. 446461 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI UNIFICATI IN AGRICOLTURA - IN GENERE - ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI NOMINATIVI FORMATI DALLO SCAU - NECESSITÀ - EFFICACIA VINCOLANTE PER L'INPS.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI UNIFICATI IN AGRICOLTURA - IN GENERE - ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI NOMINATIVI FORMATI DALLO SCAU - NECESSITÀ - EFFICACIA VINCOLANTE PER L'INPS.*
Il rapporto assicurativo di un coltivatore diretto con l'INPS non viene in essere per il mero svolgimento dell'attività agricola, bensì in virtù di un accertamento che è devoluto in via esclusiva ad un ente pubblico distinto dal suddetto istituto, ossia al servizio contributi agricoli unificati, in base ad un'apposita procedura prevista dalla legge 9 gennaio 1963 n. 9. Pertanto l'iscrizione negli elenchi nominativi formati dal menzionato ente costituisce titolo necessario per la Costituzione, con efficacia vincolante per l'INPS, del rapporto giuridico di previdenza sociale. (V 4157/84, mass n 436114; (V 1229/83, mass n 426019).*
Riferimenti normativi: Legge 09/01/1963 num. 9 art. 9, Legge 09/01/1963 num. 9 art. 10, Legge 09/01/1963 num. 9 art. 11, Legge 09/01/1963 num. 9 art. 12
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)