Sez. 4, Sentenza n. 35697 del 19/06/2007 Cc. (dep. 28/09/2007) Rv. 237455 - 01
IMPUGNAZIONI - REVISIONE - LIMITI | Fase rescindente - Valutazione delle nuove prove - Comparazione con quelle raccolte nel giudizio di cognizione - Necessità.
IMPUGNAZIONI - REVISIONE - LIMITI
In tema di revisione, anche nella fase rescindente le nuove prove dedotte, sebbene ai limitati fini della formulazione di un giudizio astratto, devono essere comparate con quelle già raccolte nel normale giudizio di cognizione per giungere, in una prospettiva complessiva, ad una valutazione sulla loro effettiva attitudine a far dichiarare il proscioglimento o l'assoluzione dell'istante.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 630 lett. C, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 631 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 634 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)