Sez. 1, Sentenza n. 3771 del 29/03/1993 (Rv. 481608 - 01)
Assicurazione - Contratto di assicurazione - Disposizioni generali - In genere | Clausola della polizza precedente l'efficacia del rapporto sin dalla sua decorrenza nonostante il mancato pagamento del premio - Stipulazione da parte dell'agente con rappresentanza - Ammissibilità - Forma scritta - "Ad probationem".
Assicurazione - Contratto di assicurazione - Disposizioni generali - In genere
La clausola della polizza di assicurazione, che, in deroga allo art. 1901 primo comma cod. civ. (deroga consentita dall'art. 1932 cod. civ., operando in senso più favorevole all'assicurato), preveda l'efficacia del rapporto sin dalla sua decorrenza, nonostante il mancato pagamento del premio, può essere stipulata - senza essere soggetta alla disciplina prevista dal secondo comma dell'art. 1341 cod. civ. - dall'agente munito di potere rappresentativo, in difetto di una limitazione della procura - opponibile in quanto resa pubblica con le prescritte modalità -, ed è soggetta, a norma dell'art. 1888 cod. civ., alla forma scritta solo "ad probationem" (con conseguenziale ammissibilità della sua dimostrazione mediante confessione o giuramento).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1888, Cod. Civ. art. 1901 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1903
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)