diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 13687 del 06/11/2001 (Rv. 550026 - 01)

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - EQUO CANONE - IN GENERE | Pagamento in misura superiore a quella stabilita per legge - Somme dovute dal concedente in restituzione - Debito di valuta - Configurabilità - Rivalutazione - Prova del maggior danno oltre gli interessi legali - Onere del creditore - Art. 429, terzo comma, cod. proc. civ. - Applicabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2001-11-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/550026-01

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - EQUO CANONE - IN GENERE

Le somme dovute dal concedente in restituzione di quanto pagato dal coltivatore diretto per canoni di affitto di un fondo rustico in misura superiore a quella stabilita dalla legge, configurano un credito di valuta, con la conseguenza che, ai fini della loro rivalutazione, il creditore è tenuto a fornire la prova del maggior danno oltre gli interessi legali, a norma del secondo comma dell'art. 1224 cod. civ., non essendo applicabile la disposizione dettata dall'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 com. 3 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1647, Legge 03/05/1982 num. 203 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)