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Sez. 3, Sentenza n. 2292 del 06/02/2004 (Rv. 569930 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI | Termine assegnato per l'integrazione - Natura perentoria - Conseguenze - Proroga o rinnovazione del termine - Esclusione - Cause determinanti l'inosservanza del termine per la notificazione - Rilevanza - Limiti.
Stato
decisa il 2004-02-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/569930-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI

In tema di litisconsorzio necessario ed in considerazione della perentorietà del termine per la integrazione del contraddittorio, perché possa, in deroga al precetto di cui al combinato disposto di cui agli artt. 331 e 153 cod. proc. civ., essere assegnato, da parte del giudice, un "nuovo" termine, non è sufficiente che la parte affermi, genericamente, di avere, senza propria colpa, ignorato i nominativi dei soggetti nei cui confronti il contraddittorio doveva essere integrato e la loro residenza, ma è necessario che, puntualmente, dimostri l'esistenza di un fatto a lei non imputabile o, comunque, di non essere stata in colpa nell'erronea identificazione dei soggetti da evocare in giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 153 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)