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Sez. 3, Sentenza n. 7658 del 13/07/1995 (Rv. 493264 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI | Omissione - Inammissibilità del ricorso - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 1995-07-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/493264-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI

La sanzione di inammissibilità dell'impugnazione prevista dall'art. 331 cod. proc. civ. per l'ipotesi di mancata integrazione del contraddittorio nel termine fissato dal giudice può escludersi solo se la parte interessata non sia stata in grado di rispettare il termine a causa di fatti ad essa non imputabili né per dolo né per colpa, di cui fornisca la prova. (Nella specie la S.C., con riferimento al giudizio di cassazione, ha escluso che avesse efficacia giustificatrice il fallimento della parte ricorrente - peraltro dichiarato qualche mese dopo la scadenza del termine -, evento che nel giudizio di legittimità non ha rilevanza e non incide sui poteri del difensore).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 153 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)