Sez. 3, Sentenza n. 3410 del 17/05/1983 (Rv. 428300 - 01)
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTI DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITÀ DEL LOCATORE - COABITAZIONE, CONVIVENZA, OSPITALITÀ - COABITAZIONE TRA CONGIUNTI NON OBBLIGATI A CONVIVERE - PROTRAZIONE - DISAGIO - AGGRAVAMENTO - CONFIGURABILITÀ.*
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTI DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITÀ DEL LOCATORE - COABITAZIONE, CONVIVENZA, OSPITALITÀ - COABITAZIONE TRA CONGIUNTI NON OBBLIGATI A CONVIVERE - PROTRAZIONE - DISAGIO - AGGRAVAMENTO - CONFIGURABILITÀ.*
La situazione di necessità - in rapporto alla quale l'art. 4 della legge 23 maggio 1950 n. 253 prevede la cessazione della proroga legale delle locazioni di immobili destinati ad uso di abitazione - può sussistere anche in relazione ad uno stato di disagio preesistente o contemporaneo alla Costituzione del rapporto locatizio e che siasi aggravato in seguito, anche per il solo fatto del suo protrarsi per lungo tempo, com'è nel caso della coabitazione fra congiunti che - quando non sia in funzione di un reciproco diritto-dovere di vivere sotto lo stesso tetto - crea di per sè una situazione di disagio che va aggravandosi nel tempo, tenuto conto della limitazione di libertà che di regola comporta. (Conf 5336/82, mass n 423125; (Conf 6502/81, mass n 417346; (Conf 604/81, mass n 411089, sulla seconda parte; (Conf 2612/81, mass n 413383; (Conf 4293/78, mass n 393956, sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: Legge 23/05/1950 num. 253 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)