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Sez. 2, Sentenza n. 3867 del 11/06/1986 (Rv. 446706 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - USO - IN GENERE - APERTURA PRATICATA DA UN CONDOMINO PER COLLEGARE UN VANO CONDOMINIALE CON ALTRO SUO IMMOBILE ESTRANEO ALL'EDIFICIO - USO INDEBITO DELLA CASA COMUNE - CONFIGURABILITÀ.*
Stato
decisa il 1986-06-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/446706-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - USO - IN GENERE - APERTURA PRATICATA DA UN CONDOMINO PER COLLEGARE UN VANO CONDOMINIALE CON ALTRO SUO IMMOBILE ESTRANEO ALL'EDIFICIO - USO INDEBITO DELLA CASA COMUNE - CONFIGURABILITÀ.*

Costituisce uso indebito della cosa comune, non consentito, quindi, dalla norma dell'art. 1102 cod. civ., l'apertura praticata da un condomino nel muro comune per mettere in collegamento un vano dello edificio condominiale con altro suo immobile estraneo a detto edificio, in quanto tale apertura viene a creare una servitù a carico del condominio, per la cui Costituzione è richiesto il consenso di tutti i partecipanti alla comunione risultante da atto scritto a pena di nullità. (V 2339/81, mass n 413088; (V 5888/79, mass n 402554; (Conf 2175/82, mass n 420054; (Conf 3963/80, mass n 407861).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)