Sez. 2, Sentenza n. 2339 del 21/04/1981 (Rv. 413088 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - USO - IN GENERE - MURO PERIMETRALE - APERTURA DI UN VANO PER L'ACCESSO ALLA PROPRIETA ESCLUSIVA CONTIGUA DI UN SINGOLO CONDOMINO - INAMMISSIBILITA.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - USO - IN GENERE - MURO PERIMETRALE - APERTURA DI UN VANO PER L'ACCESSO ALLA PROPRIETA ESCLUSIVA CONTIGUA DI UN SINGOLO CONDOMINO - INAMMISSIBILITA.*
L'apertura di un vano nel muro perimetrale di edificio condominiale, eseguita dal singolo condomino in corrispondenza dell'androne comune per accedere in altra sua proprieta contigua, estranea al condominio, costituisce un indebito uso del muro medesimo, in quanto ne altera la destinazione e la funzione di recinzione del fabbricato condominiale, assoggettandolo a passaggio in favore di bene non compreso in detto fabbricato. (V 3963/80, mass n 407861; (V 868/79, mass n 397034; (V 939/76, mass n 379594).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1118
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)