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Sez. L, Sentenza n. 6060 del 12/11/1980 (Rv. 409835 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - LAVORAZIONI PROTETTE - IN GENERE - INFERMIERA ADDETTA ALL'USO SISTEMATICO DELLO STERILIZZATORE ELETTRICO - IMPIEGATO ADDETTO ALL'USO DI MACCHINE ELETTROCONTABILI - SOGGEZIONE ALL'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI.*
Stato
decisa il 1980-11-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/409835-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - LAVORAZIONI PROTETTE - IN GENERE - INFERMIERA ADDETTA ALL'USO SISTEMATICO DELLO STERILIZZATORE ELETTRICO - IMPIEGATO ADDETTO ALL'USO DI MACCHINE ELETTROCONTABILI - SOGGEZIONE ALL'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI.*

Poiche ai fini dell'Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, a norma degli artt 1 e 4 DPR 30 giugno 1965 n 1124, e rilevante non la qualifica del lavoratore, ma lo svolgimento di attivita manuale che, ancorche accessoria e strumentale o quantitativamente marginale rispetto all'attivita intellettuale, venga esercitata professionalmente, sono soggette a tale Assicurazione tanto l'infermiera che usa sistematicamente lo sterilizzatore elettrico, tutte le volte che deve praticare iniezioni o coadiuvare il medico in interventi chirurgici anche semplici che ne richiedono l'uso, quanto l'impiegata che usa continuativamente, nell'espletamento delle sue mansioni, la macchina elettrocontabile, rientrando tali strumenti fra gli apparecchi e impianti elettrici per i quali il citato DPR stabilisce l'Obbligo assicurativo per le persone addette, anche nel caso di uso in via transitoria. (V 3052/77, mass n 386617; (V 2889/75, mass n 376933).*

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 1 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)