Sez. L, Sentenza n. 5910 del 09/11/1982 (Rv. 423673 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - LAVORAZIONI PROTETTE - IN GENERE - "APPARECCHI ELETTRICI" DA CONSIDERARE AI FINI DELL'OBBLIGATORIETÀ DELL'ASSICURAZIONE ANTINFORTUNISTICA - NOZIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - LAVORAZIONI PROTETTE - IN GENERE - "APPARECCHI ELETTRICI" DA CONSIDERARE AI FINI DELL'OBBLIGATORIETÀ DELL'ASSICURAZIONE ANTINFORTUNISTICA - NOZIONE.*
Ai fini dell'obbligatorietà dell'Assicurazione antinfortunistica, sono da considerare "apparecchi elettrici" tutte le macchine (compresi i registratori elettrici di cassa ed altre macchine elettrocontabili) azionate da corrente elettrica, indipendentemente dalla potenza, giacché, agli effetti dell'Obbligo assicurativo anzidetto, è sufficiente, sotto il profilo oggettivo, l'adibizione del lavoratore a macchine, apparecchi o impianti indicati nell'art. 1 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e ritenuti pericolosi sulla base di una presunzione iuris et de iure, che prescinde, quindi, da ogni valutazione circa l'effettiva pericolosità degli stessi. (V 6060/80, mass n 409835; (V 5578/80, mass n 395359; (V 3284/80, mass n 407086; (V 2627/80, mass n 406366; (V 393/80, mass n 403773; (V 2336/78, mass n 391733; (V 3338/71, mass n 354838).*
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)