Sez. U, Ordinanza n. 13176 del 05/06/2006 (Rv. 591001 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - IN GENERE | Sentenze del Consiglio di Stato - Sindacato delle Sezioni Unite - Limiti - Motivi inerenti alla giurisdizione - Nozione - Giurisdizione esclusiva o giurisdizione in materia di interessi legittimi - Differente sindacato - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - IN GENERE
I motivi inerenti alla giurisdizione - in relazione ai quali soltanto è ammesso, ai sensi dell'art. 111, ultimo comma, Cost. e dell'art. 362 cod. proc. civ., il sindacato della Corte di Cassazione sulle decisioni del Consiglio di Stato - vanno identificati nell'ipotesi in cui la sentenza del Consiglio di Stato abbia violato (in positivo o in negativo) l'ambito della giurisdizione in generale o i cosiddetti limiti esterni della propria giurisdizione, ossia quando abbia giudicato su materia attribuita alla giurisdizione ordinaria o ad altra giurisdizione speciale, oppure abbia negato la propria giurisdizione nell'erroneo convincimento che essa appartenesse ad altro giudice, ovvero ancora quando, in materia attribuita alla propria giurisdizione limitatamente al solo sindacato della legittimità degli atti amministrativi, abbia compiuto un sindacato di merito. Detti limiti di sindacabilità delle sentenze del Consiglio di stato non variano a seconda che le sue pronunce siano state emesse nell'esercizio della giurisdizione in materia di interessi legittimi o ricadano nell'ambito della giurisdizione esclusiva, riguardante anche i diritti. È inammissibile, pertanto, il ricorso per cassazione con il quale si denunci un cattivo esercizio da parte del Consiglio di Stato della propria giurisdizione, vizio che, attenendo all'esplicazione interna del potere giurisdizionale conferito dalla legge al giudice amministrativo, non può essere dedotto dinanzi alle Sezioni Unite della Suprema Corte. (In applicazione di questo principio, le Sezioni Unite hanno dichiarato inammissibile il ricorso proposto contro una sentenza del Consiglio di Stato, che aveva respinto il ricorso di una cooperativa avverso l'annullamento di una delibera di esclusione di alcuni soci).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 103, Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)