Sez. U, Ordinanza n. 495 del 28/07/1984 (Rv. 436381 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - RESTITUZIONI E RIMBORSI - RIPETIZIONE DA PARTE DELL'IMPORTATORE DI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE ALL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA PER DIRITTI DOGANALI, IMPOSTE DI FABBRICAZIONE, IMPOSTE DI CONSUMO E DIRITTI ERARIALI - CONDIZIONI EX ART. 19 DEL D.L. N. 688 DEL 1982 - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE EX ARTT. 3 E 24 COST. - NON MANIFESTA INFONDATEZZA.*
TRIBUTI (IN GENERALE) - RESTITUZIONI E RIMBORSI - RIPETIZIONE DA PARTE DELL'IMPORTATORE DI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE ALL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA PER DIRITTI DOGANALI, IMPOSTE DI FABBRICAZIONE, IMPOSTE DI CONSUMO E DIRITTI ERARIALI - CONDIZIONI EX ART. 19 DEL D.L. N. 688 DEL 1982 - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE EX ARTT. 3 E 24 COST. - NON MANIFESTA INFONDATEZZA.*
In tema di ripetizione da parte dell'importatore di somme indebitamente versate all'amministrazione finanziaria, per diritti doganali, imposte di fabbricazione, imposte di consumo e diritti erariali, e con riguardo all'art. 19 primo e secondo comma del d.l. 30 settembre 1982 n. 688, convertito in legge 27 novembre 1982 n. 873, il quale, in deroga ai principi che regolano la condictio indebiti, e con efficacia retroattiva anche per versamenti anteriori alla sua entrata in vigore, subordina la ripetizione medesima alla prova documentale del mancato trasferimento su altri soggetti del relativo esborso, non è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, tenuto conto che, per la suddetta deroga e la sua portata retroattiva, è configurabile una disparità di trattamento, rispetto all'imprenditore in genere che agisca per la ripetizione di Tributi indebitamente pagati, non obiettivamente giustificata, nonché un ostacolo al concreto Esercizio del diritto di agire a tutela dei propri diritti, stante la difficoltà di una ricostruzione nel passato del conglobamento o meno del tributo nel prezzo di vendita di merci, e l'onerosità della dimostrazione documentale di un evento pregresso, non rilevante al momento del suo verificarsi. (V 760/83, mass n 430942; (V 449/83, mass n 428647).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Decreto Legge 30/09/1982 num. 688 art. 19 CORTE COST., Legge 27/11/1982 num. 873 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)