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Sez. 1, Ordinanza n. 760 del 20/10/1983 (Rv. 430942 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALLA IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - RESTITUZIONE DELL'IMPOSTA - RIPETIZIONE DA PARTE DELLO IMPORTATORE DI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE ALL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA A TITOLO DI DIRITTI DI VISITA SANITARIA AL CONFINE - DISCIPLINA CONTENUTA NELL'ART. 19 D.L. N. 688 DEL 1982, CONVERTITO IN LEGGE N. 873 DEL 1982 - QUESTIONE DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - NON MANIFESTA INFONDATEZZA - RIMESSIONE DEGLI ATTI ALLA CORTE COSTITUZIONALE.*
Stato
decisa il 1983-10-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/430942-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALLA IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - RESTITUZIONE DELL'IMPOSTA - RIPETIZIONE DA PARTE DELLO IMPORTATORE DI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE ALL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA A TITOLO DI DIRITTI DI VISITA SANITARIA AL CONFINE - DISCIPLINA CONTENUTA NELL'ART. 19 D.L. N. 688 DEL 1982, CONVERTITO IN LEGGE N. 873 DEL 1982 - QUESTIONE DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - NON MANIFESTA INFONDATEZZA - RIMESSIONE DEGLI ATTI ALLA CORTE COSTITUZIONALE.*

In tema di ripetizione da parte dell'importatore di somme indebitamente versate all'amministrazione finanziaria a titolo di diritti di visita sanitaria al confine (essendo tali diritti equivalenti a dazi doganali vietati da regolamenti comunitari) e con riguardo agli artt. 19 primo e secondo comma del d.l. 30 settembre 1982 n. 688, convertito nella legge 27 novembre 1982 n. 873, nella parte in cui, nel subordinare la ripetizione di quanto indebitamente corrisposto per detti diritti (come per altri diritti alla importazione, imposte di consumo ed imposte di fabbricazione) al fatto che l'istante fornisca la prova documentale di non aver trasferito su altri soggetti il relativo Onere (anche mediante conglobamento nel prezzo), si riferisce, con portata retroattiva, anche ai Tributi indebitamente versati prima della sua entrata in vigore, non è manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3, 24 ed 11 della Costituzione, tenuto conto che la norma medesima potrebbe tradursi in un'ingiustificata disparità di trattamento in danno di detto importatore, rispetto all'imprenditore in genere che agisca in ripetizione d'indebito contro l'amministrazione finanziaria, in un pregiudizio della sua possibilità di tutelare giurisdizionalmente i propri diritti, stante le gravi difficoltà cui resta soggetta la dimostrazione documentale di un evento passato e non rilevante all'epoca del suo verificarsi, nonché nell'introduzione di una situazione in concreto ostativa all'Esercizio di un diritto riconosciuto dall'ordinamento comunitario. (V 449/83, mass n 428647).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 11, Costituzione art. 24, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Regio Decr. 27/07/1934 num. 1265 art. 32, Legge 23/01/1968 num. 30 CORTE COST., Decreto Legge 30/09/1982 num. 688 art. 19 CORTE COST., Legge 27/11/1982 num. 873 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)