Sez. 1, Sentenza n. 600 del 30/01/1986 (Rv. 444175 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - DAZI ALL'IMPORTAZIONE E ALL'ESPORTAZIONE - IN GENERE - CONDICTIO INDEBITI NEI CONFRONTI DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - ESERCIZIO DELL'AZIONE - SPETTANZA DELLA PROPRIETÀ - IRRILEVANZA - PRINCIPIO RELATIVO - ENTRATA IN VIGORE DELL'ART. 19 DEL D.L. 30 SETTEMBRE 1982 N. 688 - ININFLUENZA.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - DAZI ALL'IMPORTAZIONE E ALL'ESPORTAZIONE - IN GENERE - CONDICTIO INDEBITI NEI CONFRONTI DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - ESERCIZIO DELL'AZIONE - SPETTANZA DELLA PROPRIETÀ - IRRILEVANZA - PRINCIPIO RELATIVO - ENTRATA IN VIGORE DELL'ART. 19 DEL D.L. 30 SETTEMBRE 1982 N. 688 - ININFLUENZA.*
In tema di "condictio indebiti" nei confronti dell'amministrazione finanziaria, in relazione al pagamento di Tributi doganali per importazione di merci nell'ambito del mercato comune europeo, il principio, in base al quale l'Azione può essere esercitata, secondo la previsione dell'art. 2033 cod. civ., da chi abbia assunto la veste di soggetto passivo del rapporto tributario, in qualità di presentatore o detentore della merce stessa al passaggio della linea doganale, indipendentemente dalla spettanza della proprietà, così come dal trasferimento o meno su altri del relativo Onere economico, è operante anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 19 del d.l. 30 settembre 1982 n. 688, convertito in legge 27 novembre 1982 n. 873, che subordina la ripetizione medesima, con effetti retroattivi, alla prova documentale del mancato trasferimento su terzi di detto Onere, atteso che tale norma, alla stregua della sua contrarietà con le Disposizioni dell'ordinamento comunitario e della loro interpretazione vincolante resa dalla Corte di giustizia della CEE (in particolare, sentenza del 9 novembre 1983 in causa 199/82), deve essere disapplicata dal giudice (alla luce dei principi fissati dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 170 del 1984 e n. 113 del 1985). (V 235/85, mass n 442526; (V 760/83, mass n 430942; (ord 495/84, mass n 436381).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Decreto Legge 30/09/1982 num. 688 CORTE COST., Legge 27/11/1982 num. 873 art. 19 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)