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Sez. 1, Sentenza n. 6547 del 29/07/1987 (Rv. 454802 - 01)

COMMERCIO (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - INTERNO - SPECIALE DISCIPLINA SETTORIALE - IN GENERE - DIVIETO DI PUBBLICITÀ DI PRODOTTI DA FUMO - SISTEMA DI VENDITA SELF SERVICE - ESPOSIZIONE DEL MARCHIO - INFRAZIONE AL DIVIETO - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1987-07-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/454802-01

COMMERCIO (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - INTERNO - SPECIALE DISCIPLINA SETTORIALE - IN GENERE - DIVIETO DI PUBBLICITÀ DI PRODOTTI DA FUMO - SISTEMA DI VENDITA SELF SERVICE - ESPOSIZIONE DEL MARCHIO - INFRAZIONE AL DIVIETO - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*

Poiché non sono vietati né l'uso di un marchio per i prodotti da fumo né il loro commercio, atteso che dall'art. 8 del decreto legge 10 gennaio 1983 n. 4 (convertito in legge 22 febbraio 1983 n. 52) ne è vietata soltanto la propaganda pubblicitaria, la semplice esposizione di un marchio, anche se luminoso, in un locale in cui svolge il commercio di quei prodotti, per indicare i reparti della scaffalatura ove i singoli prodotti stessi sono esposti per la vendita con il sistema del "self Service", non rappresenta strumento di incentivazione dell'uso del tabacco e, pertanto, non costituisce infrazione al divieto di pubblicità di quei prodotti.*

Riferimenti normativi: Decreto Legge 10/01/1983 num. 4 art. 8, Legge 22/02/1983 num. 52

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)