Sez. 1, Sentenza n. 10906 del 16/10/1991 (Rv. 474223 - 01)
Commercio - Interno - Speciale disciplina settoriale - In genere | Prodotti da fumo - Propaganda pubblicitaria - Divieto ex art. 8 d.l. n. 4 del 1983 - Ambito di applicazione - Propaganda indiretta - Inclusione - Condizioni.
Commercio - Interno - Speciale disciplina settoriale - In genere
Nel divieto di propaganda pubblicitaria dei prodotti da fumo, posto dall'art. 8 d.l. 10 gennaio 1983 n. 4 (convertito in legge 22 febbraio 1983 n. 52) è compresa, data la ampiezza della formula legislativa, anche la propaganda indiretta, quale è quella posta in essere dai produttori e rivenditori di oggetti diversi che, per le forme in cui vengono presentati, per gli aspetti grafici o per le scritte su di essi impresse, propagandino di fatto prodotti da fumo (nella specie, apparecchi telefonici riproducenti i marchi ed i simboli di note case produttrici di sigarette), mentre non rileva, a detto fine, la carenza di un rapporto con le imprese produttrici di sigarette, o la carenza dell'intento di favorirle, dovendo considerarsi illecita anche la condotta dell'agente che svolga attività promozionale del prodotto da fumo per il proprio vantaggio, nella prospettiva di commercializzare la sua merce ed incrementarne le vendite. (Conf mass n. 468205, sulla prima parte; (V mass n. 466887, sulla prima parte; (V mass n. 454802, sulla prima parte).
Riferimenti normativi: Legge 10/04/1962 num. 165, Decreto Legge 10/01/1983 num. 4 art. 8, Legge 22/02/1983 num. 52
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)