Sez. 1, Sentenza n. 11189 del 12/11/1993 (Rv. 484304 - 01)
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Organi preposti al fallimento - Tribunale fallimentare - Competenza funzionale | Azioni, corrispondenti a diritti soggettivi preesistenti, in rapporto di mera occasionalità col fallimento - Tribunale fallimentare - Competenza - Ammissibilità - Esclusione - Fattispecie.
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Organi preposti al fallimento - Tribunale fallimentare - Competenza funzionale
La "vis attractiva" prevista dall'art. 24 legge fall. - il quale attribuisce al Tribunale che ha dichiarato il fallimento la competenza a conoscere di tutte le azioni che ne derivano, eccettuate le azioni reali immobiliari - non opera per le azioni che già sono nel patrimonio del fallito, corrispondenti a diritti soggettivi preesistenti, e che sono in rapporto di mera occasionalità col fallimento; essa opera, invece, per le controversie che, anche se relative a rapporti preesistenti, abbiano subito deviazioni dallo schema legale tipico, ivi comprese le azioni cui dà vita la disciplina degli effetti del fallimento sui rapporti giuridici preesistenti e che incidono sulla procedura concorsuale in virtù delle particolari norme che la regolano (nel caso di specie la Corte Suprema ha confermato la decisione del giudice del merito che, con riferimento ad un contratto preliminare di vendita di un immobile del quale l'acquirente aveva giudizialmente chiesto l'adempimento in forma specifica, aveva ritenuto che non fosse sufficiente la sopravvenienza del fallimento del convenuto promittente venditore per determinare lo spostamento di competenza a favore del Tribunale che aveva dichiarato il fallimento, ove il curatore non si fosse avvalso dei poteri previsti dall'art. 72 Legge Fall.).
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 24 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 24 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)