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Sez. 1, Sentenza n. 9221 del 01/09/1995 (Rv. 493845 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - TRIBUNALE FALLIMENTARE - COMPETENZA FUNZIONALE | Merce venduta dal fallito in epoca anteriore alla declaratoria di fallimento - Prezzo - Pagamento - Giudizio relativo intrapreso dal curatore - Giudice competente.
Stato
decisa il 1995-09-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/493845-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - TRIBUNALE FALLIMENTARE - COMPETENZA FUNZIONALE

Il giudizio intrapreso dal curatore per conseguire dall'acquirente il pagamento del prezzo di merce venduta dal fallito in epoca anteriore alla declaratoria di fallimento - trattandosi di azione dipendente da rapporto che già si trovava nel patrimonio dell'imprenditore al tempo della dichiarazione di fallimento e che si pone con il fallimento in relazione di mera occasionalità - non subisce la "vis attractiva" del foro fallimentare. Pertanto, quando, come nella specie, un siffatto giudizio tragga origine da un ricorso per decreto ingiuntivo proposto dal curatore al giudice competente per valore e territorio secondo le ordinarie regole al riguardo fissate dal codice di rito, quel giudice resta competente anche a conoscere del merito della controversia insorta sull'esistenza del credito a seguito dell'opposizione proposta dall'ingiunto.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 24 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 24 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)