Sez. 1, Sentenza n. 519 del 20/01/1999 Cc. (dep. 20/02/1999) Rv. 212546 - 01
TRIBUNALE PER I MINORENNI (COD. PROC. PEN. 1988) - DEFINIZIONE ANTICIPATA DEL PROCEDIMENTO - SOSPENSIONE DEL PROCESSO E MESSA ALLA PROVA - IN GENERE | Criteri per la concessione.
TRIBUNALE PER I MINORENNI (COD. PROC. PEN. 1988) - DEFINIZIONE ANTICIPATA DEL PROCEDIMENTO - SOSPENSIONE DEL PROCESSO E MESSA ALLA PROVA - IN GENERE
Il ricorso all'istituto della messa alla prova di cui all'art.28 del d.P.R. n.448 del 1988, comporta che lo stesso risulti adeguato ai fini della rieducazione e del positivo reinserimento nella società del minore. Tale valutazione è fondata sul tipo di reato commesso, le sue modalità di attuazione, i motivi a delinquere, i precedenti penali del reo, la sua personalità, il suo carattere e su ogni altro elemento utile per la formulazione dell'indicato giudizio.
Riferimenti normativi: DPR 22/09/1988 num. 448 art. 28 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)