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Sez. 1, Sentenza n. 519 del 20/01/1999 Cc. (dep. 20/02/1999) Rv. 212546 - 01

TRIBUNALE PER I MINORENNI (COD. PROC. PEN. 1988) - DEFINIZIONE ANTICIPATA DEL PROCEDIMENTO - SOSPENSIONE DEL PROCESSO E MESSA ALLA PROVA - IN GENERE | Criteri per la concessione.
Stato
decisa il 1999-01-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/212546-01

TRIBUNALE PER I MINORENNI (COD. PROC. PEN. 1988) - DEFINIZIONE ANTICIPATA DEL PROCEDIMENTO - SOSPENSIONE DEL PROCESSO E MESSA ALLA PROVA - IN GENERE

Il ricorso all'istituto della messa alla prova di cui all'art.28 del d.P.R. n.448 del 1988, comporta che lo stesso risulti adeguato ai fini della rieducazione e del positivo reinserimento nella società del minore. Tale valutazione è fondata sul tipo di reato commesso, le sue modalità di attuazione, i motivi a delinquere, i precedenti penali del reo, la sua personalità, il suo carattere e su ogni altro elemento utile per la formulazione dell'indicato giudizio.

Riferimenti normativi: DPR 22/09/1988 num. 448 art. 28 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)