Sez. 1, Sentenza n. 6965 del 01/02/2006 Ud. (dep. 23/02/2006) Rv. 233439 - 01
TRIBUNALE PER I MINORENNI - DEFINIZIONE ANTICIPATA DEL PROCEDIMENTO - SOSPENSIONE DEL PROCESSO E MESSA ALLA PROVA - IN GENERE | Applicabilità in grado di appello - Ammissibilità - Presupposti della concessione - Verifica dell'evoluzione positiva della personalità del minore.
TRIBUNALE PER I MINORENNI - DEFINIZIONE ANTICIPATA DEL PROCEDIMENTO - SOSPENSIONE DEL PROCESSO E MESSA ALLA PROVA - IN GENERE
Anche nel giudizio di appello è applicabile, ai sensi dell'art. 28 d.P.R. n. 448 del 1988, il beneficio della messa alla prova, indipendentemente dalla gravità del reato commesso, ma sempre sul presupposto di una valutazione positiva in merito all'evoluzione della personalità del minore.
Riferimenti normativi: DPR 22/09/1988 num. 448 art. 28 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)