Sez. 1, Sentenza n. 13240 del 27/10/1998 Ud. (dep. 17/12/1998) Rv. 211875 - 01
TRIBUNALE PER I MINORENNI (COD. PROC. PEN. 1988) - DEFINIZIONE ANTICIPATA DEL PROCEDIMENTO - SOSPENSIONE DEL PROCESSO E MESSA ALLA PROVA - IN GENERE | Criteri per la concessione - Individuazione.
TRIBUNALE PER I MINORENNI (COD. PROC. PEN. 1988) - DEFINIZIONE ANTICIPATA DEL PROCEDIMENTO - SOSPENSIONE DEL PROCESSO E MESSA ALLA PROVA - IN GENERE
Il ricorso all'istituto di cui all'art. 28 D.P.R. n. 448 del 1988 è rimesso al potere discrezionale del giudice e postula un giudizio positivo in ordine all'opportunità di sottoporre il minore a un periodo di osservazione per la successiva valutazione della sua personalità; tale giudizio deve essere ancorato all'esistenza di elementi per una prognosi di positiva evoluzione della personalità del minore.
Riferimenti normativi: DPR 22/09/1988 num. 448 art. 28 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)