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Sez. 1, Sentenza n. 19532 del 09/04/2003 Ud. (dep. 24/04/2003) Rv. 224810 - 01

TRIBUNALE PER I MINORENNI (COD. PROC. PEN. 1988) - DEFINIZIONE ANTICIPATA DEL PROCEDIMENTO - SOSPENSIONE DEL PROCESSO E MESSA ALLA PROVA - ORDINANZA DI SOSPENSIONE - RICORSO PER CASSAZIONE | Ammissibilità - Limiti.
Stato
decisa il 2003-04-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/224810-01

TRIBUNALE PER I MINORENNI (COD. PROC. PEN. 1988) - DEFINIZIONE ANTICIPATA DEL PROCEDIMENTO - SOSPENSIONE DEL PROCESSO E MESSA ALLA PROVA - ORDINANZA DI SOSPENSIONE - RICORSO PER CASSAZIONE

In tema di sospensione del processo e di messa alla prova del minore, l'accertamento e la valutazione degli elementi richiesti dall'art.28 d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, sono riservati in via esclusiva al giudice di merito. Ne consegue che è incensurabile, in sede di legittimità, la valutazione operata dal giudice di merito il quale, con adeguata e corretta motivazione, abbia ritenuto di non disporre l'affidamento del minore ai competenti servizi sociali per la messa alla prova (Nella fattispecie, è stata esclusa la sussistenza di vizi logici la valutazione della Corte di Appello, sez. Minorenni, che aveva ritenuto non praticabile ed inopportuna l'applicazione dell'istituto per l'estrema gravità dei delitti e per le agghiaccianti modalità esecutive, essendosi creata tra gli imputati e la società una frattura, che non poteva essere risolta e superata nel termine di tre anni previsto dalla legge.)

Riferimenti normativi: Legge 22/09/1998 num. 448 art. 28 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)