Sez. 3, Sentenza n. 8 del 09/01/1990 (Rv. 464722 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE) - IN GENERE - NATURA EXTRACONTRATTUALE DELLA RESPONSABILITÀ E CARATTERE SPECIALE RISPETTO ALLA FATTISPECIE EX ART. 2043 COD. CIV. - ART. 1669 COD. CIV. - APPLICABILITÀ - PRESUPPOSTI.*
APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE) - IN GENERE - NATURA EXTRACONTRATTUALE DELLA RESPONSABILITÀ E CARATTERE SPECIALE RISPETTO ALLA FATTISPECIE EX ART. 2043 COD. CIV. - ART. 1669 COD. CIV. - APPLICABILITÀ - PRESUPPOSTI.*
La responsabilità dell'appaltatore per la rovina ed i difetti delle cose immobili ha natura extracontrattuale, poiché l'art. 1669 cod. civ. - che la prevede - ha natura di norma di ordine pubblico posta a tutela di un interesse generale inderogabile; detta norma - che ha carattere di specialità rispetto a quella di cui all'art. 2043 cod. civ., la quale prevede in via generale la responsabilità per atto illecito generatore di un danno ingiusto - trova applicazione, anche con riferimento al più breve termine di prescrizione in essa previsto, ogni qualvolta ricorra la fattispecie di immobile che, "per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti". (V 5623/85, mass n 442814; (V 6741/83, mass n 431460).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1669, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)