Sez. 2, Sentenza n. 8109 del 27/08/1997 (Rv. 507226 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE) - DECADENZA DALLA GARANZIA - IN GENERE | Azione ex art. 1669 cod. civ. - Da parte dell'acquirente - Nei confronti del costruttore - venditore - Ammissibilità - Azione del costruttore-venditore convenuto in giudizio contro il terzo esecutore delle opere - Termine di decadenza - Termine di 60 giorni ex art. 1670 - Applicabilità.
APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE) - DECADENZA DALLA GARANZIA - IN GENERE
Premessa la applicabilità della norma di cui all'art. 1669, in tema di responsabilità dell'appaltatore verso il committente, anche alla analoga fattispecie di responsabilità del costruttore - venditore verso l'acquirente, deve ritenersi parallelamente applicabile anche la successiva disposizione di cui all'art. 1670 (che disciplina l'ipotesi dell'azione di regresso spettante all'appaltatore nei confronti del subappaltatore stabilendo, per il suo esercizio, un termine di decadenza di 60 giorni) alla ipotesi in cui il costruttore - venditore, chiamato a rispondere, ai sensi dell'art.1669, da parte dell'acquirente, intenda agire contro il soggetto cui aveva affidato la esecuzione (in tutto o in parte) delle opere, con la conseguenza che anch'egli sarà tenuto all'osservanza del termine di decadenza breve, pur non potendosi qualificare il terzo esecutore come subappaltatore in senso tecnico.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1669, Cod. Civ. art. 1670
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)