Sez. 1, Sentenza n. 8050 del 22/07/1995 (Rv. 493400 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE) - DECADENZA DALLA GARANZIA - PRESCRIZIONE DEL DIRITTO DEL COMMITTENTE | Termine decennale ex art. 1669 cod. civ. - Decorrenza negli appalti pubblici - Momento iniziale.
APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE) - DECADENZA DALLA GARANZIA - PRESCRIZIONE DEL DIRITTO DEL COMMITTENTE
Il termine decennale di cui all'art. 1669 cod. civ. - entro il quale l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa se l'opera, per vizio del suolo o per difetto di costruzione, rovina in tutto o in parte o presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti - decorre, anche per gli appalti pubblici, dalla data della materiale ultimazione dell'opera nel suo complesso e nei suoi elementi necessari, come da verbale di ultimazione dei lavori, indipendentemente dall'esecuzione del collaudo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1669, Regio Decr. 25/05/1895 num. 350 art. 62, Regio Decr. 25/05/1895 num. 350 art. 91, DPR 16/07/1962 num. 1063 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)