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Sez. 1, Sentenza n. 8050 del 22/07/1995 (Rv. 493400 - 01)

APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE) - DECADENZA DALLA GARANZIA - PRESCRIZIONE DEL DIRITTO DEL COMMITTENTE | Termine decennale ex art. 1669 cod. civ. - Decorrenza negli appalti pubblici - Momento iniziale.
Stato
decisa il 1995-07-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/493400-01

APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE) - DECADENZA DALLA GARANZIA - PRESCRIZIONE DEL DIRITTO DEL COMMITTENTE

Il termine decennale di cui all'art. 1669 cod. civ. - entro il quale l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa se l'opera, per vizio del suolo o per difetto di costruzione, rovina in tutto o in parte o presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti - decorre, anche per gli appalti pubblici, dalla data della materiale ultimazione dell'opera nel suo complesso e nei suoi elementi necessari, come da verbale di ultimazione dei lavori, indipendentemente dall'esecuzione del collaudo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1669, Regio Decr. 25/05/1895 num. 350 art. 62, Regio Decr. 25/05/1895 num. 350 art. 91, DPR 16/07/1962 num. 1063 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)