Sez. L, Sentenza n. 6383 del 21/03/2011 (Rv. 616424 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) | Imprese industriali - Fiscalizzazione degli oneri sociali - Natura industriale - Configurazione - Requisito della creazione di un risultato nuovo - Semplice trattamento della materia prima senza modificazioni estrinseche - Sussistenza del requisito - Condizioni - Fattispecie relativa ad assemblaggio di prodotti a scopi promozionali.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI)
In tema di fiscalizzazione degli oneri sociali (art. 1 del d.l. 7 febbraio 1977, n. 15, convertito in legge 7 aprile 1977, n. 102) ed ai fini dell'individuazione delle imprese industriali (art. 2195 cod. civ.) che possono fruire di sgravi contributivi, la creazione di un risultato economico nuovo, che caratterizza la natura industriale di un'impresa, può riscontrarsi anche nell'ipotesi di semplice trattamento della materia prima, operato nell'esercizio di un'attività economica organizzata, senza che sia necessario che la materia prima stessa subisca modificazioni nelle sue proprietà intrinseche, quando risulti prevalente sotto il duplice profilo economico e funzionale il momento della trasformazione della materia prima e della produzione di servizi, preordinati alla commercializzazione di un bene direttamente utilizzabile per il consumo con caratteristiche diverse da quelle del bene originario. Tali caratteristiche si rinvengono nell'attività di assemblaggio dei prodotti con gadgets e regali a scopi promozionali con relativo confezionamento e valgono a caratterizzare la natura industriale dell'impresa.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 07/02/1977 num. 15 art. 1 CORTE COST., Legge 07/04/1977 num. 102 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2195 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)