Sez. L, Sentenza n. 9247 del 07/07/2001 (Rv. 548012 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) | Imprese industriali - Fiscalizzazione degli oneri sociali ("ex" D.L. n. 15 del 1977 e D.L. n. 20 del 1979) - Configurazione della natura industriale dell'attività - Criterio "ex" art. 2195 cod. civ. - Requisito della creazione di un risultato economico nuovo - Nozione - Semplice trattamento della materia prima senza modificazioni intrinseche - Sussistenza del requisito - Condizione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI)
In materia di fiscalizzazione degli oneri sociali ("ex" D.L. 7 febbraio 1977, n. 15 e D.L. 30 gennaio 1979, n. 20), ai fini dell'individuazione delle imprese industriali "ex" art. 2195 cod. civ., la creazione di un risultato economico nuovo, che caratterizza la natura industriale di un'impresa, può riscontrarsi anche nell'ipotesi di semplice trattamento della materia prima, operato nell'esercizio di un'attività economica organizzata, senza che sia necessario che la materia prima stessa subisca modificazioni nelle sue proprietà intrinseche, quando risulti prevalente sotto il duplice profilo economico e funzionale il momento della trasformazione della materia prima e della produzione dei servizi, preordinati alla commercializzazione di un bene direttamente utilizzabile per il consumo con caratteristiche diverse da quelle del bene originario.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2195 CORTE COST., Decreto Legge 07/02/1977 num. 15 art. 1 CORTE COST., Legge 07/04/1977 num. 102 CORTE COST., Decreto Legge 30/01/1979 num. 20 CORTE COST., Legge 31/03/1979 num. 92 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)