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Sez. L, Sentenza n. 5498 del 26/08/1983 (Rv. 430435 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PER MOTIVI GIUSTIFICATI DA ESIGENZE DELL'ATTIVITÀ PRODUTTIVA, DELL'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E DEL REGOLARE FUNZIONAMENTO DI ESSA - ONERE PROBATORIO DEL DATORE DI LAVORO - OGGETTO.*
Stato
decisa il 1983-08-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/430435-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PER MOTIVI GIUSTIFICATI DA ESIGENZE DELL'ATTIVITÀ PRODUTTIVA, DELL'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E DEL REGOLARE FUNZIONAMENTO DI ESSA - ONERE PROBATORIO DEL DATORE DI LAVORO - OGGETTO.*

Nell'ipotesi di licenziamento individuale adottato per motivi giustificati da esigenze dell'attività produttiva, della organizzazione del lavoro e del regolare funzionamento di essa, il datore di lavoro ha l'Onere di provare sia la sussistenza delle ragioni giustificanti il recesso sia l'impossibilità di utilizzare il lavoratore licenziato in altra attività dell'impresa, costituendo tale impossibilità un estremo integratore della legittimità del licenziamento. (Conf 4386/80, mass n 408259; (Conf 4161/80, mass n 408041, sulla prima parte; (Conf 1026/80, mass n 404483).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)